Il Regolamento del Senato

Capo VII

Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Articolo 55 (1) (2) (3)

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.

6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977 e il 30 novembre 1988.

(2) «La Giunta conviene all'unanimità sull'interpretazione del Presidente e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, secondo la quale nel tempo complessivo riservato a ciascun Gruppo - in sede di organizzazione della discussione ai sensi dell'articolo 55, quinto comma, del Regolamento - devono essere ricomprese anche le dichiarazioni di voto di qualsiasi tipo».
(Parere della Giunta per il Regolamento del 12 luglio 1988).

(3) «Per quanto concerne il tempo da utilizzarsi da eventuali dissenzienti, la Giunta conviene con l'indicazione del Presidente, in base alla quale nella facoltà della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riservare - in sede di organizzazione della discussione - ai senatori dissenzienti, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza, un tempo determinato in aggiunta a quello attribuito a ciascun Gruppo. La Giunta, infine - premesso che, allorché un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola - ribadisce quanto già dal Presidente più volte dichiarato, e cioè che rimangono in vita, anche in questo caso, tutti gli strumenti dal Gruppo stesso presentati (emendamenti, subemendamenti, ordini del giorno, proposte di stralcio), sui quali l'Assemblea sarà comunque chiamata ad esprimersi con il proprio voto».
(Parere della Giunta per il Regolamento del 12 novembre 1991).

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